Festività e giorni lavorativi 2027
Nel 2027 ci sono tredici giorni festivi nazionali. Sette cadono dal lunedì al venerdì. Restano 254 giorni lavorativi, festività nazionali già tolte.
Il 4 ottobre 2027 cade di lunedì
La legge 8 ottobre 2025, n. 151, all'art. 1, comma 2, inserisce il 4 ottobre nell'elenco dei giorni festivi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260. La voce inserita è «il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia». La legge è in vigore dal 1° gennaio 2026.
Nel 2026 il 4 ottobre cade di domenica. Il calendario di quell'anno non perde nulla. Nel 2027 cade di lunedì. È il primo anno in cui la nuova festività costa un giorno lavorativo.
La voce è entrata nell'art. 2, che elenca i giorni festivi, e non nell'art. 3, che elenca le solennità civili. Una solennità civile non è un giorno festivo e non toglie un giorno al calendario.
I giorni festivi del 2027
L'elenco vale per tutto il paese e non viene stabilito ogni anno. In Italia una festività che cade di sabato o di domenica non si sposta: nessuna norma la riporta al primo giorno feriale successivo. Chi arriva dalla versione bulgara o rumena di questa pagina cerca il giorno di recupero e non lo trova.
| Data | Giorno festivo | Giorno della settimana | Riduce i giorni lavorativi |
|---|---|---|---|
| 01.01.2027 | Capodanno | Venerdì | sì |
| 06.01.2027 | Epifania | Mercoledì | sì |
| 28.03.2027 | Pasqua | Domenica | no, cade di domenica |
| 29.03.2027 | Lunedì dell'Angelo | Lunedì | sì |
| 25.04.2027 | Anniversario della Liberazione | Domenica | no, cade di domenica |
| 01.05.2027 | Festa del lavoro | Sabato | no, cade di sabato |
| 02.06.2027 | Festa della Repubblica | Mercoledì | sì |
| 29.06.2027 | SS. Pietro e Paolo | Martedì | no, vale solo per il comune di Roma |
| 15.08.2027 | Assunzione della B. V. Maria | Domenica | no, cade di domenica |
| 04.10.2027 | San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia | Lunedì | sì |
| 01.11.2027 | Ognissanti | Lunedì | sì |
| 08.12.2027 | Immacolata Concezione | Mercoledì | sì |
| 25.12.2027 | Natale | Sabato | no, cade di sabato |
| 26.12.2027 | Santo Stefano | Domenica | no, cade di domenica |
Il 29 giugno è in tabella e non entra in nessun conteggio di questa pagina. Il DPR 28 dicembre 1985, n. 792, all'art. 1, lo riserva al solo comune di Roma. È l'unica festività cittadina della normativa nazionale. Fuori da Roma quel giorno si lavora, e nel 2027 cade di martedì.
Pasqua è in tabella perché è la data che si cerca, non perché un elenco la nomini. La legge 27 maggio 1949, n. 260, all'art. 2, e il DPR 28 dicembre 1985, n. 792, all'art. 1, dichiarano festive tutte le domeniche, e Pasqua cade sempre di domenica: è festiva per quella ragione, come ogni altra domenica dell'anno, e per la stessa ragione non toglie un giorno lavorativo.
Fonte: legge 27 maggio 1949, n. 260, art. 2; legge 5 marzo 1977, n. 54, art. 1, che ne toglie alcune voci; legge 20 novembre 2000, n. 336, art. 1, che ripristina il 2 giugno a decorrere dal 2001; legge 8 ottobre 2025, n. 151, art. 1, comma 2, che aggiunge il 4 ottobre; DPR 28 dicembre 1985, n. 792, art. 1, per il 29 giugno. Testi letti su Normattiva il 10.10.2026. L'Italia non ha un testo unico delle festività, quindi non c'è una data di consolidamento da citare.
Il 2 giugno non si legge nel testo dell'art. 2 che oggi si trova su Normattiva. La legge 336/2000 è una norma autonoma e non una modifica testuale, quindi non viene inserita nell'elenco del 1949. Chi controlla solo l'art. 2 conclude che la data non trovi riscontro nel testo.
Pianificare i turni del 2027
Scegliete uno schema di turni e vedete quale squadra lavora in quale giorno, con i giorni festivi riportati sul calendario. Il piano si genera nel browser e non lascia il vostro dispositivo. Per scaricarlo o stamparlo vi chiediamo i dati di contatto.
I giorni lavorativi del 2027, mese per mese
| Mese | Giorni di calendario | Giorni dal lunedì al venerdì | Festività in giorno feriale | Giorni lavorativi |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 31 | 21 | 2 | 19 |
| Febbraio | 28 | 20 | — | 20 |
| Marzo | 31 | 23 | 1 | 22 |
| Aprile | 30 | 22 | — | 22 |
| Maggio | 31 | 21 | — | 21 |
| Giugno | 30 | 22 | 1 | 21 |
| Luglio | 31 | 22 | — | 22 |
| Agosto | 31 | 22 | — | 22 |
| Settembre | 30 | 22 | — | 22 |
| Ottobre | 31 | 21 | 1 | 20 |
| Novembre | 30 | 22 | 1 | 21 |
| Dicembre | 31 | 23 | 1 | 22 |
| Totale 2027 | 365 | 261 | 7 | 254 |
In questa tabella non c'è una colonna di ore. L'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 66/2003 fissa l'orario normale in quaranta ore settimanali, e il decreto non stabilisce alcuna durata normale giornaliera. Dal testo non discende quindi nessuna cifra mensile. Le ore del mese vengono dal contratto collettivo applicato e dal contratto individuale, non da questa pagina.
Per confronto: il 2026
Anche il 2026 lascia 254 giorni lavorativi. Le due cifre coincidono, ma non per la stessa ragione: nel 2026 il 4 ottobre cade di domenica e non costa niente, e sono altre festività a cadere in giorno feriale.
| Mese | Giorni di calendario | Giorni dal lunedì al venerdì | Festività in giorno feriale | Giorni lavorativi |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 31 | 22 | 2 | 20 |
| Febbraio | 28 | 20 | — | 20 |
| Marzo | 31 | 22 | — | 22 |
| Aprile | 30 | 22 | 1 | 21 |
| Maggio | 31 | 21 | 1 | 20 |
| Giugno | 30 | 22 | 1 | 21 |
| Luglio | 31 | 23 | — | 23 |
| Agosto | 31 | 21 | — | 21 |
| Settembre | 30 | 22 | — | 22 |
| Ottobre | 31 | 22 | — | 22 |
| Novembre | 30 | 21 | — | 21 |
| Dicembre | 31 | 23 | 2 | 21 |
| Totale 2026 | 365 | 261 | 7 | 254 |
Vale anche qui: nessuna colonna di ore, per la ragione scritta sopra.
Che cosa fissa il decreto e che cosa fissa il contratto collettivo
L'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 66/2003 non si tocca. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. L'art. 4, comma 3, riferisce quella media a un periodo non superiore a quattro mesi. L'art. 4, comma 4, lascia ai contratti collettivi la facoltà di portare il periodo a sei mesi, o a dodici a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi. Si sposta la finestra. Il numero 48 non si sposta mai.
Una sola disposizione del decreto raggiunge l'art. 4, e non è un contratto collettivo. L'art. 17, comma 5, disapplica gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 ai lavoratori il cui orario, per le caratteristiche dell'attività, non è misurato né predeterminato o può essere determinato dai lavoratori stessi, e nomina i dirigenti, il lavoro familiare, il personale liturgico, il lavoro a domicilio e il telelavoro. L'art. 16 fa lo stesso per il solo art. 3, su un lungo elenco di categorie. Sono disapplicazioni di legge, non deroghe, e questa pagina non verifica se qualcuno vi rientri.
L'art. 4, comma 1, lascia ai contratti collettivi la durata massima settimanale dell'orario di lavoro, quindi il decreto non pone un tetto settimanale proprio. Chi cerca qui un numero di ore a settimana da non superare trova soltanto la media del comma 2.
L'art. 17, comma 1, consente ai contratti collettivi di derogare agli articoli 7, 8, 12 e 13. L'elenco è chiuso. Sono il riposo giornaliero di undici ore, la pausa dovuta oltre le sei ore di lavoro giornaliero, la consultazione sindacale prima di introdurre il lavoro notturno e le otto ore medie del lavoratore notturno.
Il riposo settimanale dell'art. 9 non è in quell'elenco. Si deroga per una via propria, quella dell'art. 9, comma 2, lettera d), che consente ai contratti collettivi previsioni diverse. Chi scrive che l'art. 17, comma 1, raggiunge anche l'art. 9 ha aggiunto all'elenco un articolo che il testo non contiene.
Ogni deroga dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 17 è ammessa soltanto a condizione, posta dal comma 4, che ai lavoratori siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo oppure, nei casi eccezionali in cui per motivi oggettivi quei periodi non siano possibili, che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata. L'art. 9, comma 2, lettera d), richiama la stessa condizione; le altre lettere del comma 2 non la richiamano.
Quattro previsioni restano ferme qualunque cosa dica il contratto collettivo. La media di quarantotto ore dell'art. 4, comma 2. Il divieto dell'art. 11, comma 2, di adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, insieme alle quattro categorie di genitori e di chi assiste una persona con disabilità che lo stesso comma non obbliga al lavoro notturno. La valutazione dello stato di salute dell'art. 14, comma 1, a cura e a spese del datore di lavoro, con controlli preventivi e periodici almeno ogni due anni. L'assegnazione al lavoro diurno dell'art. 15, comma 1, quando sopraggiunge l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente; qui l'art. 15, comma 2, lascia ai contratti collettivi le modalità e non il dovere.
Quattro squadre bastano per la copertura continua. Ventiquattro ore al giorno per sette giorni fanno 168 ore di copertura a settimana, comunque si divida la giornata. Su quattro squadre sono 42 ore a testa. Sulla finestra mobile di quattro mesi peggiore del 2027 la media sale a 42,3 ore per «Tre turni da 8 ore» e a 43,0 ore per «4 giorni di lavoro, 4 di riposo», perché quattro mesi di calendario non si dividono per un ciclo di quattro o di otto giorni. Tutte e tre le medie restano sotto le 48 ore dell'art. 4, comma 2. Il conto è fatto sulle ore di turno, senza lavoro straordinario, che l'art. 4, comma 2, vuole invece compreso nella media. Il decreto non converte le ore notturne in ore diurne e non commisura il piano ad alcuna norma: una quinta squadra qui non serve.
Che cosa questo strumento non sa
Non vediamo quale contratto collettivo si applica. Il decreto rinvia al contratto collettivo per la durata massima settimanale all'art. 4, comma 1, per la durata della pausa all'art. 8, comma 1, per il periodo di riferimento all'art. 4, comma 4, e per il periodo su cui si media il tetto notturno all'art. 13, comma 1. Nessuno di questi numeri sta nel decreto.
Non sappiamo quale sia il vostro periodo notturno. L'art. 1, comma 2, lettera d), lo definisce come un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Quali sette ore siano, l'articolo non lo dice: la scelta sta al contratto collettivo o, dentro quel vincolo, al datore di lavoro. Qui contiamo solo le ore tra le 00:00 e le 05:00, che stanno dentro ogni periodo notturno possibile. Le ore notturne che leggete sono quindi un minimo certo, mai un totale.
Non sappiamo se il vostro periodo di riferimento sia di quattro mesi, di sei o di dodici. Le medie di questa pagina sono calcolate su quattro mesi, che è il limite posto dall'art. 4, comma 3. Un contratto collettivo che si avvalga dell'art. 4, comma 4, sposta la finestra e con essa ogni media che leggete qui.
Qui non c'è nulla sulla retribuzione. L'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, attribuisce un diritto quando una festività cade di domenica, ma soltanto per alcune delle festività che l'articolo stesso elenca e soltanto per una parte dei lavoratori. Quel diritto esiste e questa pagina non lo calcola.
Lo strumento assegna i turni a squadre e non sa chi sta in quale squadra. I divieti che l'art. 11, comma 2, lega alla singola persona restano quindi fuori da quello che lo strumento vede, e lo stesso vale per le quattro categorie che lo stesso comma non obbliga al lavoro notturno.
Lo strumento non gestisce ferie, scambi di turno, assenze o la disponibilità della singola persona. Non registra e non invia nulla: il calcolo resta nel browser.
Lo strumento conta giorni, turni e ore e produce un modello di piano. Non certifica nulla. Una proiezione senza segnalazioni non significa che il piano rispetti il decreto, e una segnalazione non significa che non lo rispetti: ogni richiamo a un articolo è un punto da verificare, non un verdetto. L'attuazione a norma di legge spetta al datore di lavoro.
La pianificazione dei turni dentro RevoHR è descritta alla pagina Pianificazione dei turni. La rilevazione delle ore effettivamente lavorate è alla pagina Presenze e orario di lavoro. Questa pagina non è un parere legale.
